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» IMU Imposta Municipale Propria – Versamento anno 2013 – 1° Rata
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COME FARE PER
IMU Imposta Municipale Propria – Versamento anno 2013 – 1° Rata
Descrizione:
Entro il 17 giugno 2013 deve essere effettuato il versamento in ACCONTO dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno d’imposta 2013.
Per il corrente anno la detrazione d’imposta è da applicarsi nella seguente misura: € 200,00
Come Fare:
Abitazione principale e pertinenze
Ai sensi dell’art.1 comma 1 del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze,esclusi i fabbricati classificati nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI ACCONTO SU ABITAZIONI PRINCIPALI (Cat. A1, A8 e A9) dovrà essere effettuato sull’aliquota stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.10.2012, pari allo 0,40%;
Fabbricati rurali strumentali – terreni agricoli
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria è sospeso.
Altri immobili e aree fabbricabili
Il pagamento “IMU” per TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato:
in 2 rate (prima rata, 50% entro il 17 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre);
Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.10.2012:
Abitazione principale e relative pertinenze 0,4%
Altri fabbricati (2° casa) 0,86%
Aree fabbricabili 0,76%
Entro il 16 dicembre 2013 dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell’aliquota definitivamente stabilita dal Comune.
Dal 2013 è soppressa la riserva dello Stato per cui l’IMU andrà versata interamente al COMUNE.
Tuttavia, l’IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, sarà interamente da versare allo STATO (l’eventuale aumento d’aliquota stabilito dal Comune sarà invece di spettanza del Comune stesso).
Codice catastale del Comune per il versamento – L252
CODICI IMU per il versamento dell’imposta con F24
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
COMUNE STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 ===
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 3925
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE 3930
IMU- imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918
Informazioni specifiche:
Ulteriori indicazioni utili ai contribuenti
sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. 29.03.2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
base imponibile è ridotta del 50 per cento:
per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42;
per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 4445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
E’ disponibile sul sito internet
www.gec.it
un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell’imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compatibile e stampabile on-line.
Dove Rivolgersi:
Ufficio tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)
Collegamenti:
- Gestione Esazioni Convenzionate
Documenti allegati:
Delibera Consiglio Comunale n.8 del 2012 (1,08 MB)
Delibera Consiglio Comunale n.9 del 2012 (2,07 MB)
Regolamento IMU 2012 (70,11 KB)
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